L’angolo del CSE

POS incompleto: il PSC non ti salva

Aggiornata al ottobre 2026 · a cura di Ing. Alessandro Torrente

La Corte di cassazione conferma la condanna del datore di lavoro e dell’RSPP di un’impresa appaltatrice per la morte di un lavoratore schiacciato da un pacco bombole. La difesa sosteneva che il coordinatore non avesse aggiornato il PSC. Per la Corte quell’omissione è irrilevante: il POS doveva valutare i rischi delle lavorazioni dell’impresa, e quella valutazione mancava.

Due raccoglitori su una scrivania: uno blu chiuso con la scritta PSC e uno arancione aperto con la scritta POS, con le schede delle lavorazioni; accanto un elmetto bianco, i disegni e il marchio LAMPOS
Due documenti, due titolari: il PSC del coordinatore e il POS dell’impresa. Secondo la Cassazione, il difetto del primo non copre il difetto del secondo.

1. Il fatto: 1.500 chili e un cric da automobile

Un’impresa installa un impianto a metano presso un distributore di carburante: un pacco bombole e un compressore da collocare dentro un locale tecnico. Il pacco bombole pesa circa 15 quintali, cioè 1.500 chili.

Per sfilare il carrellino a rulli sotto il pacco, in cantiere si usa un cric per automobile. Il pacco si ribalta sui lavoratori. Un dipendente muore, un collega resta ferito.

Nei giudizi di merito emerge che la gru disponibile aveva una portata di 1.000 chili, contro i 1.500 chili da movimentare. Il rischio di quella movimentazione non era stato valutato, i lavoratori non erano stati informati né formati su come eseguirla, e in cantiere non c’era un preposto a vigilare su quella fase.

2. Chi sono gli imputati

Sono due, entrambi della stessa società, l’impresa appaltatrice dei lavori.

Il primo è il legale rappresentante, che è anche il datore di lavoro del lavoratore morto. Il datore di lavoro è la figura che ha l’obbligo di valutare i rischi e di adottare le misure: è lui che adotta il POS della propria impresa.

Il secondo è l’RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. È il tecnico che il datore di lavoro designa per farsi assistere nella valutazione dei rischi. Non è un sostituto del datore di lavoro: lo affianca. Nel caso in esame, il POS era stato materialmente predisposto da lui.

Le contestazioni sono gli artt. 113 e 589 del codice penale — cooperazione colposa in omicidio colposo — con violazione delle norme antinfortunistiche. La motivazione richiama gli artt. 33 («Compiti del servizio di prevenzione e protezione») e 36 («Informazione ai lavoratori») del D.Lgs. 81/2008 e il punto 3.2.1 dell’Allegato XV, che elenca i contenuti minimi del POS.

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese. Il testo della sentenza non riporta l’entità delle pene irrogate nei giudizi di merito.

3. Che cosa dice la Corte sul POS

Il POS, piano operativo di sicurezza, è il documento che ciascuna impresa esecutrice redige per il singolo cantiere: descrive come quella impresa, con i suoi uomini e le sue attrezzature, esegue le proprie lavorazioni.

Il PSC, piano di sicurezza e coordinamento, è il documento del cantiere nel suo insieme, redatto dal coordinatore per la progettazione e gestito poi dal coordinatore per l’esecuzione (il CSE).

Nel caso in esame il POS valutava il trasporto e lo scarico del box. Non valutava la movimentazione dei singoli componenti dentro il locale tecnico. La Corte riporta che nel POS «erano stati valutati esclusivamente i pericoli del trasporto e dello scarico del box», con una valutazione «di tenore generico e privo di un preciso riferimento alla movimentazione».

Quello che il POS avrebbe dovuto contenere, secondo la decisione, è «la valutazione dei rischi inerenti all’installazione dei componenti dell’impianto di compressione all’interno del locale tecnico, in relazione alle modalità di movimentazione dei carichi».

4. Perché il PSC non aggiornato non è servito alla difesa

Qui sta il passaggio che interessa chi coordina.

La difesa aveva impostato il ricorso su una sequenza logica: il POS è il piano complementare di dettaglio del PSC, quindi se il PSC non prevedeva quella fase di lavoro, il POS non poteva dettagliarla. Il punto non è inventato: è l’art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 a definire il POS come «piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo», e a mettere in capo al CSE il compito di adeguare il PSC «in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».

La Corte respinge la tesi, e lo fa con un argomento di fatto. La fase di lavoro in questione era «già concordata tra le parti anteriormente all’inizio dei lavori», cioè prima che il PSC fosse redatto. Non era una modifica sopravvenuta da inseguire con un aggiornamento: il PSC «avrebbe dovuto contenere ab origine una valutazione specifica dei rischi».

Da qui la conclusione, nelle parole della sentenza: «la totale irrilevanza dell’omesso aggiornamento del PSC». E, sul ricorrente: «Il mancato aggiornamento del PSC non comporta l’esonero di responsabilità».

Vale la pena fermarsi su che cosa la Corte ha deciso e che cosa no. Non ha detto che il PSC fosse a posto: ha detto il contrario, che avrebbe dovuto contenere quella valutazione dall’inizio. Ha detto che quel difetto non trasferisce altrove la responsabilità per il difetto del POS. Sono due documenti con due titolari diversi, e l’inadempimento di uno non consuma l’inadempimento dell’altro.

5. Fin dove arriva la responsabilità dell’RSPP

Sul ruolo dell’RSPP la sentenza ripercorre un perimetro consolidato, e conviene leggerlo nelle sue parole.

L’RSPP è «consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale» e svolge «una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro». Risponde in concorso con il datore di lavoro «solo se abbia commesso un errore tecnico» nella valutazione dei rischi: un suggerimento sbagliato, oppure l’omessa segnalazione di un rischio colposamente non considerato.

Tre conseguenze pratiche:

  1. la designazione dell’RSPP non è una delega di funzioni e non esonera il datore di lavoro, che resta direttamente tenuto ad adottare le misure;
  2. l’RSPP non deve controllare che il datore di lavoro attui le misure indicate — la sentenza lo dice espressamente, «pur non essendo tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate» — ma deve prevedere nel documento di valutazione dei rischi i sistemi di controllo sulla loro attuazione;
  3. quando l’errore tecnico c’è e sta in un documento che l’RSPP ha predisposto, il perimetro del consulente non è uno scudo. È quello che è accaduto qui.

Sulla condotta del lavoratore la Corte conferma l’impostazione nota: il comportamento imprudente esclude la responsabilità del garante solo se è abnorme, cioè se attiva un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio che quel garante governa, e solo se il garante aveva adottato le cautele destinate a governare proprio il rischio di comportamenti imprudenti. In questo cantiere niente di tutto ciò era stato fatto, e la condotta della vittima non è stata ritenuta abnorme.

6. La lettera citata e la lettera che regge l’addebito

Un dettaglio tecnico che vale la pena mettere in chiaro, perché serve a chi verifica i POS.

La motivazione aggancia il rilievo a una lettera precisa: la carenza del POS, «che avrebbe dovuto contenere le procedure di dettaglio operativo per l’esecuzione delle lavorazioni come richiesto dall’All. XV, capo 3, punto 3.2.1., lett. h)».

Il testo della lettera h) è questo: «le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto». Quel «richieste dal PSC» non è un dettaglio di stile: lega le procedure complementari a ciò che il PSC domanda.

L’obbligo che sta in piedi da solo, senza che il PSC chieda nulla, è nella lettera precedente. La lettera g) del medesimo punto 3.2.1 prevede «l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere».

«In relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni»: è esattamente il difetto accertato in questo cantiere. L’esito non cambia — le due lettere stanno nello stesso elenco di contenuti minimi del POS, e il POS era incompleto in ogni caso. Ma per chi scrive un rilievo su un POS, o se lo vede contestare, la lettera da citare per i rischi delle lavorazioni proprie dell’impresa è la g). La h) serve quando è il PSC a richiedere una procedura complementare.

7. Che cosa non cambia

Niente, sul piano degli adempimenti. Vale la pena dirlo, perché una sentenza non è una norma nuova.

Quello che cambia è come viene letto un argomento difensivo molto usato. La catena «il PSC non lo prevedeva, quindi il POS non doveva» non regge quando la lavorazione era già concordata prima dell’inizio dei lavori.

8. Che cosa ne ricava chi verifica un POS

Tre cose concrete, per chi fa il CSE.

La verifica di idoneità si fa sulle lavorazioni, non sulla corrispondenza al PSC. Un POS che ricopia le voci del PSC e si fermi lì può essere coerente e comunque incompleto. La domanda da porsi è se le lavorazioni che quella impresa eseguirà davvero, con le attrezzature che porterà, sono state valutate.

Le fasi concordate prima dell’avvio dei lavori vanno nel PSC dall’inizio. Questa sentenza non condanna un coordinatore, ma dice che il PSC avrebbe dovuto contenere quella valutazione ab origine. Se una lavorazione è stata definita in sede di accordo con l’impresa prima della consegna, non è una modifica sopravvenuta da gestire con un aggiornamento.

Attrezzatura e carico vanno confrontati come numeri. In questo cantiere la distanza fra 1.000 chili di portata e 1.500 chili di carico era tutta l’istruttoria. È il tipo di verifica che si fa leggendo due dati e mettendoli accanto.

9. Le domande che ci fanno più spesso

Se il PSC non prevede una lavorazione, l'impresa può lasciarla fuori dal POS?

No. Secondo questa sentenza la mancanza nel PSC non esonera chi ha predisposto il POS, almeno quando la lavorazione era già concordata prima dell'inizio dei lavori. Il punto 3.2.1, lettera g) dell'Allegato XV chiede l'individuazione delle misure preventive e protettive «in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere», e quell'obbligo non dipende da ciò che il PSC domanda.

L'RSPP può essere condannato per un infortunio?

Sì, ma entro un perimetro definito. La Corte ribadisce che l'RSPP è «consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale» e risponde in concorso «solo se abbia commesso un errore tecnico» nella valutazione dei rischi, o per un suggerimento sbagliato o per l'omessa segnalazione di un rischio colposamente non considerato. In questo caso l'errore tecnico stava nel POS che aveva predisposto.

Designare un RSPP alleggerisce il datore di lavoro?

No. La designazione dell'RSPP non è una delega di funzioni. Il datore di lavoro resta direttamente tenuto a valutare i rischi e ad adottare le misure. L'RSPP supporta, non sostituisce.

L'RSPP deve controllare che il datore di lavoro applichi le misure?

No. La sentenza lo esclude espressamente. Deve però prevedere nel documento di valutazione dei rischi i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali.

Questa sentenza introduce nuovi obblighi per le imprese?

No. Non nascono documenti nuovi, scadenze nuove o sanzioni diverse. L'Allegato XV e l'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 sono quelli di prima. Cambia la tenuta di un argomento difensivo, non il contenuto degli obblighi.

Quando la condotta imprudente del lavoratore esclude la responsabilità?

Solo quando è abnorme, cioè quando attiva un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante, e a condizione che il garante avesse adottato le cautele dirette a governare il rischio di comportamenti imprudenti. Qui non era stato fatto: niente formazione, niente informazione, attrezzature inidonee, nessun preposto.

10. Da leggere anche

La fonte

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 31434, camera di consiglio del 18 marzo 2026, depositata il 17 agosto 2026. Sentenza impugnata: Corte d’appello di Palermo, 11 aprile 2025, che confermava la decisione del Tribunale di Marsala — testo integrale sull’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino.

Riferimenti normativi citati: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 92 comma 1 lettere a) e b) (compiti del coordinatore per l’esecuzione), art. 33 (compiti del servizio di prevenzione e protezione), art. 36 (informazione ai lavoratori), Allegato XV punto 3.2.1 lettere g) e h) (contenuti minimi del POS), nel testo vigente. I nomi delle persone coinvolte non sono riportati: questa pagina illustra un principio, non un procedimento.

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Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Il POS è adottato e firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che ne resta responsabile.