L’angolo del CSE

Cantiere fermo: il PSC va aggiornato lo stesso

Aggiornata al ottobre 2026 · a cura di Ing. Alessandro Torrente

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione che non aveva aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento di un cantiere con le lavorazioni sospese e sottoposto a sequestro. Gli obblighi dell’art. 92 non si fermano quando si fermano i lavori.

Un cantiere fermo visto dalla finestra dell’ufficio: ponteggi, gru e piazzale bagnato oltre la recinzione; sul davanzale un raccoglitore con la scritta PSC, un elmetto bianco e i disegni
Le lavorazioni sono sospese, ma il cantiere resta: ponteggi in opera, attrezzature e area non presidiata.

1. In una riga

La sospensione delle lavorazioni non sospende gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione. Il piano di sicurezza e coordinamento va adeguato anche quando in cantiere non si lavora, e deve tenere conto dei rischi che nascono proprio dal fermo.

2. Che cosa era successo

Un coordinatore per l’esecuzione subentra nell’incarico il 13 gennaio 2022, su un cantiere con le lavorazioni già sospese e sottoposto a sequestro. In cantiere restano attrezzature, fra cui una gru. Il piano di sicurezza e coordinamento non viene adeguato: continua a descrivere come in corso lavorazioni già concluse.

Nel giudizio di merito il professionista viene condannato al pagamento di un’ammenda di 3.000 euro. La difesa impugna sostenendo l’insussistenza dell’obbligo: il cantiere era fermo, sequestrato, privo di lavorazioni in corso e quindi di rischi da interferenza.

3. La norma: art. 92 comma 1 lettera b)

L’art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al coordinatore per l’esecuzione l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera «in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute», valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, e di verificare che le imprese adeguino i rispettivi piani operativi.

4. La decisione della Corte

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28466 (udienza 2 aprile 2026, deposito 27 luglio 2026), ha rigettato il ricorso e confermato la condanna.

Il cantiere, si legge nella motivazione, esiste come entità fisica e giuridica anche durante l’interruzione delle lavorazioni, e questo genera responsabilità in capo al coordinatore. La vigilanza non riguarda soltanto le lavorazioni in corso e le interferenze fra imprese: si estende alla dimensione statica del cantiere.

Quanto al sequestro, la Corte ha ritenuto che l’inaccessibilità non giustifichi in modo generico l’inerzia totale del professionista.

5. I rischi di un cantiere fermo

Nella motivazione sono richiamati i pericoli specifici che la sospensione dei lavori introduce e che il piano deve considerare:

6. La sanzione

L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008 punisce la violazione dell’art. 92 comma 1 lettera b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, importi rivalutati del 15,9% a decorrere dal 1° luglio 2023. Nel caso deciso, i cui fatti risalgono al 2022, l’ammenda confermata è di 3.000 euro.

7. Che cosa non cambia

La sentenza non modifica il D.Lgs. 81/2008 e non introduce adempimenti nuovi. Non nasce nessun documento aggiuntivo, nessuna dichiarazione da allegare, nessun obbligo di rifare i piani già trasmessi.

Non cambia nulla nemmeno nel piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici, né negli obblighi del datore di lavoro: la decisione riguarda il coordinatore per l’esecuzione e il piano di sicurezza e coordinamento.

Quello che cambia è il momento in cui l’obbligo si considera esaurito: non con la fine delle lavorazioni, ma con la fine del cantiere.

8. Le domande che ci fanno più spesso

Se le lavorazioni sono sospese devo aggiornare il PSC?

Sì. L'art. 92 comma 1 lettera b) impone al coordinatore per l'esecuzione di adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell'opera «in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute». La Corte ha stabilito che la sospensione delle lavorazioni non sospende quell'obbligo: il cantiere continua a esistere come entità fisica e giuridica, e i rischi della fase di stallo vanno valutati.

E se il cantiere è sotto sequestro e non posso entrarci?

Era esattamente il caso deciso. Il ricorrente aveva sostenuto che il cantiere, sequestrato e privo di lavorazioni, non consentisse alcun intervento. La Corte ha respinto il ricorso: l'inaccessibilità per sequestro non giustifica in modo generico l'inerzia totale del professionista.

Sono subentrato a cantiere già fermo. Vale anche per me?

Nel caso deciso il coordinatore era subentrato nell'incarico a gennaio 2022, quando il cantiere era già fermo, e la condanna è stata comunque confermata. Il momento in cui si assume l'incarico non ha fatto venire meno l'obbligo di adeguamento del piano.

Che cosa va messo nel PSC di un cantiere fermo?

I rischi che nascono proprio dall'interruzione. Nella motivazione sono richiamati il degrado delle opere provvisionali, la presenza di attrezzature in loco, l'intrusione di terzi e gli effetti degli agenti atmosferici. Va inoltre allineato ciò che il piano descrive: nel caso deciso il PSC continuava a indicare come in corso lavorazioni già concluse.

Cambia qualcosa nel POS delle imprese?

No. La decisione riguarda gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione e il piano di sicurezza e coordinamento. Non introduce contenuti nuovi nel piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici, né obblighi nuovi a carico del datore di lavoro.

Quanto si rischia?

L'art. 158 punisce la violazione dell'art. 92 comma 1 lettera b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, importi rivalutati dal 1° luglio 2023. Nel caso deciso — i fatti risalgono al 2022 — è stata confermata un'ammenda di 3.000 euro.

9. Da leggere anche

La fonte

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 28466, udienza del 2 aprile 2026, depositata il 27 luglio 2026 — testo integrale sul sito della Corte di Cassazione. Gli articoli citati sono quelli del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nel testo vigente. Il nome del professionista interessato non è riportato: questa pagina illustra un principio, non un procedimento.

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Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Il POS è adottato e firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che ne resta responsabile.