Normativa

Badge digitale di cantiere 2026: è obbligatorio?

Aggiornata al settembre 2026 · a cura di Ing. Alessandro Torrente

No, non ancora. La legge lo prevede dal 31 dicembre 2025, ma rinvia le modalità a un decreto del Ministero del lavoro che a oggi non è stato emanato. Quello che invece è obbligatorio — e sanzionato — è la tessera di riconoscimento, che esiste dal 2008. Qui c'è la differenza, con gli articoli in mano.

Un operaio avvicina il telefono al lettore del tornello all'ingresso di un cantiere, con un tesserino digitale sullo schermo
Il badge sul telefono esiste già in molti cantieri come scelta dell'impresa o del committente. Come obbligo di legge, a oggi, non è ancora applicabile.

1. La risposta, in tre righe

Il badge digitale di cantiere, oggi, non è esigibile. È previsto da una legge in vigore dal 31 dicembre 2025, ma quella stessa legge rinvia le modalità di attuazione a un decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

La tessera di riconoscimento, invece, è obbligatoria dal 2008, si controlla in cantiere e si sanziona. Chi confonde le due cose rischia di comprare un servizio che non serve e di farsi trovare senza quello che serve davvero.

2. Che cosa dice la legge nuova

Il decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025, all’articolo 3 comma 2 stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dagli articoli 18 comma 1 lettera u) e 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 5 della legge 136/2010, questa volta «dotata di un codice univoco anticontraffazione».

La stessa norma aggiunge che la tessera, usata come badge, è resa disponibile al lavoratore «anche in modalità digitale», attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Per chi viene assunto tramite offerte pubblicate su quella piattaforma, la tessera digitale è prodotta in automatico e precompilata.

Fin qui la notizia che hai letto ovunque. Adesso il pezzo che quasi nessuno riporta.

3. Il decreto che manca, e perché blocca tutto

Il comma 3 dello stesso articolo 3 dice che le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2 sono individuate con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Sessanta giorni dal 31 dicembre 2025 vuol dire 1° marzo 2026. Quel decreto, a settembre 2026, non risulta pubblicato.

E senza non si va da nessuna parte, per una ragione pratica prima che giuridica: è il decreto che deve stabilire come si genera il codice univoco, chi lo rilascia, con quali strumenti digitali, quali informazioni contiene e come vengono trattate — motivo per cui serve anche il parere del Garante privacy. Finché non c’è, nessuno può produrre un badge conforme, e nessuno può contestarti di non averlo.

Diffida, quindi, di chi in questi mesi ti vende «il badge digitale obbligatorio»: sta vendendo una cosa le cui regole non esistono ancora.

4. Che cosa è obbligatorio oggi, e lo è dal 2008

Questa è la parte che nessuno dovrebbe sbagliare, perché è quella che si controlla.

Tradotto: la tessera di cartoncino plastificato, fatta bene e con tutti i dati, oggi è pienamente sufficiente. Non c’è nessuna norma in vigore che la dichiari superata.

5. Chi paga, e quanto

Il datore di lavoro che non fornisce la tessera ai sensi dell’art. 26 comma 8 è punito dall’art. 55 comma 5 lettera i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore. Su una squadra di sei persone la forbice sta fra 854 e 4.271 euro, per una cosa che costa pochi euro a testa.

Il lavoratore che non espone la tessera risponde dell’art. 59 comma 1 lettera b); il lavoratore autonomo che non se ne munisce, dell’art. 60 comma 1 lettera b).

6. L’eccezione: i cantieri del sisma 2016

C’è un posto in Italia dove il badge di cantiere è già obbligatorio davvero, e va detto perché chi lavora lì rischia di fidarsi della regola generale e sbagliare.

Nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 — Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria — il badge è obbligatorio dal 13 maggio 2026 in forza dell’ordinanza n. 216/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Riguarda sia la ricostruzione privata sia quella pubblica, e vale per tutti gli operatori presenti in cantiere, edili e non edili. I tempi di adeguamento sono scaglionati in base all’importo dei lavori, partendo dai cantieri più grandi.

È una fonte diversa e autonoma rispetto al decreto nazionale: lì non si aspetta nessun decreto attuativo.

7. Che cosa fare adesso

Tre cose, in ordine di utilità.

8. Il POS non c’entra (ma la domanda arriva sempre)

Ci viene chiesto spesso se il badge cambi qualcosa nel Piano Operativo di Sicurezza. La risposta è no: il D.L. 159/2025 non ha toccato né l’Allegato XV né gli articoli del Titolo IV sui cantieri. I contenuti minimi del POS nel 2026 sono gli stessi del 2025.

L’unico punto di contatto è pratico: l’organigramma di cantiere e l’elenco dei lavoratori impiegati stanno nel POS, e sono le stesse persone che devono avere la tessera. Se il POS dichiara sei operai e in cantiere ce ne sono nove senza tesserino, il problema che emerge non è uno solo.

9. Le domande che ci fanno più spesso

Il badge digitale di cantiere è obbligatorio adesso?

No. L'art. 3 comma 2 del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede la tessera con codice univoco anticontraffazione disponibile anche in forma digitale, ma il comma 3 rinvia le modalità di attuazione a un decreto del Ministero del lavoro da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Quel decreto non risulta emanato: senza, non esiste né il codice univoco né il canale digitale con cui produrlo.

Allora in cantiere posso stare senza tesserino?

No, ed è l'equivoco che costa caro. La tessera di riconoscimento è obbligatoria dal 2008: l'art. 18 comma 1 lettera u) e l'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 la mettono in capo al datore di lavoro nelle attività in appalto e subappalto, e l'art. 20 comma 3 obbliga il lavoratore a esporla. Quella si controlla oggi e si sanziona oggi.

Che cosa deve contenere la tessera?

Fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u e art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008). L'art. 5 della L. 136/2010 aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Per il lavoratore autonomo va indicato anche il committente.

Quanto si rischia se un lavoratore non ce l'ha?

Il datore di lavoro che non fornisce la tessera ai sensi dell'art. 26 comma 8 è punito dall'art. 55 comma 5 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 con la sanzione amministrativa da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che non la espone risponde dell'art. 59 comma 1 lettera b).

Vale anche per la ditta individuale e per il lavoratore autonomo?

Sì, quando lavorano dove si svolgono attività in appalto o subappalto. L'art. 21 comma 1 lettera c) obbliga i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli commercianti a munirsi della tessera con le proprie generalità; chi non lo fa risponde dell'art. 60 comma 1 lettera b).

Nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 è diverso?

Sì, ed è l'unica eccezione vera. Nei cantieri della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 — Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria — il badge di cantiere è obbligatorio dal 13 maggio 2026 per ordinanza n. 216/2024 del Commissario straordinario, con tempi di adeguamento scaglionati secondo l'importo dei lavori. È una fonte diversa dal decreto nazionale e riguarda solo quei cantieri.

10. Da leggere anche

Ultimo controllo dei riferimenti: settembre 2026, sul testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. Lo stato del decreto attuativo previsto dall’art. 3 comma 3 può cambiare: se esce, questa pagina viene aggiornata.

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Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Il POS è adottato e firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che ne resta responsabile.