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Chi deve fare il POS, quando serve e chi ne risponde

Aggiornata al settembre 2026 · a cura di Ing. Alessandro Torrente

Il POS è un obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, va consegnato prima dell'inizio dei lavori e resta suo anche quando a scriverlo materialmente è un tecnico. Qui c'è chi lo deve fare, chi è escluso, a chi si consegna e cosa succede se manca.

Due persone con elmetto e giubbino ad alta visibilità firmano un documento appoggiato a una cartellina, davanti a un edificio in costruzione
L'obbligo è del datore di lavoro dell'impresa esecutrice: è lui che redige il POS e lo firma, non il committente e non il coordinatore.

1. L’obbligo è del datore di lavoro

Il Piano Operativo di Sicurezza lo redige ogni impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile, e l’obbligo è messo in capo al suo datore di lavoro dall’art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008.

«Redigere» non vuol dire «scrivere di persona». Il datore di lavoro può farsi assistere da un tecnico — è la prassi normale, e la norma non lo vieta — ma il documento resta suo: lo adotta, lo firma e ne risponde. Nessun consulente, nessun software e nessun servizio online può prendersi quella responsabilità al posto suo. Chi promette il contrario sta vendendo una cosa che non esiste.

2. Chi lo deve fare, caso per caso

ChiPOSPerché
Impresa affidataria che esegue lavoriSìÈ anche esecutrice per la parte che svolge in proprio
Impresa subappaltatriceSìÈ impresa esecutrice a tutti gli effetti
Impresa affidataria che non esegue nullaNoHa altri obblighi (art. 97), non il POS
Lavoratore autonomo senza dipendentiNoNon è impresa esecutrice con lavoratori
Ditta individuale senza lavoratori subordinatiNoVale quanto sopra
Impresa familiare con lavoratoriSìCi sono lavoratori da tutelare

Attenzione al caso più frequente di errore: il lavoratore autonomo che porta con sé un aiutante. In quel momento non è più autonomo — c’è un lavoratore, e il POS serve.

Se la tua è una ditta individuale, un’impresa artigiana o un’impresa familiare, i due casi sono trattati uno per uno, con la documentazione richiesta in ciascuno, in POS per ditta individuale e artigiani.

3. Quando va consegnato, e a chi

Prima dell’inizio dei lavori, sempre. Il percorso lo descrive l’art. 101: l’impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, che ne verifica la congruenza rispetto al proprio e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. Il CSE lo verifica e, se serve, chiede integrazioni.

Il POS non è un documento che si prepara «per quando passa l’ispettore»: è la condizione per entrare in cantiere. Nella pratica, un POS che arriva tardi ferma i lavori.

4. Il POS non si scrive una volta sola

Il POS vale per quel cantiere. Cantiere nuovo, POS nuovo. E anche dentro lo stesso cantiere va aggiornato quando cambia qualcosa di significativo: una lavorazione che si aggiunge, un’attrezzatura diversa, una squadra che cambia, una prescrizione nuova del coordinatore.

È il motivo per cui LAMPOS non si paga ad abbonamento: si paga a cantiere. La prima richiesta di integrazione del coordinatore è compresa; varianti, revisioni del PSC e aggiornamenti successivi si quotano a parte, sempre prima di iniziare.

5. Che cosa succede se manca o è generico

Sul piano pratico, il coordinatore può non consentire l’ingresso in cantiere finché il documento non è in regola: è la conseguenza che si vede più spesso, e costa giorni di fermo.

Sul piano sanzionatorio i numeri sono scritti, e vale la pena conoscerli perché sono tre casi distinti, non uno. L’art. 159 comma 1 prevede, per la mancata redazione del POS, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro; se la violazione è commessa in cantieri in cui l’impresa svolge lavorazioni in presenza dei rischi particolari dell’Allegato XI, l’arresto va da quattro a otto mesi o l’ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro; e se il POS è stato redatto ma in assenza di uno o più degli elementi dell’Allegato XV, l’ammenda va da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Quest’ultima è la riga che riguarda chi scarica un modello e lo riempie: un POS incompleto non è una via di mezzo, è una fattispecie sanzionata per conto suo.

Ma la conseguenza più pesante non è la sanzione: è cosa succede se in quel cantiere accade un infortunio e il POS non descriveva la lavorazione durante la quale è accaduto. Un documento generico, in quel momento, non protegge nessuno — e la giurisprudenza di legittimità lo ha detto più volte (fra le altre, Cass. pen. sez. III n. 28136/2012).

6. Che cosa serve per prepararlo

Se qualcuno di questi elenchi non ce l’hai in forma ordinata, non è un problema: il modulo ti chiede solo quello che i documenti che alleghi non contengono già.

7. Le domande che ci fanno più spesso

Chi redige il POS?

Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice, per obbligo dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008. «Redigere» non vuol dire «scrivere di persona»: può farsi assistere da un tecnico, ma il documento lo adotta, lo firma e ne risponde lui.

Chi firma il POS?

Lo firma il datore di lavoro dell'impresa esecutrice: è lui che lo adotta e ne risponde. Un tecnico può costruire il documento e verificarlo, ma la firma che rende il POS un POS resta la sua. Nessun consulente, nessun software e nessun servizio online può prendersi quella responsabilità al posto suo: chi promette il contrario sta vendendo una cosa che non esiste.

Serve anche per due giorni di lavoro?

Sì. La norma non prevede una durata minima né una soglia di importo: conta che ci sia un cantiere e che la tua impresa ci lavori con dei dipendenti.

E se in cantiere c'è una sola impresa, senza coordinatore?

Il PSC non è dovuto, il POS sì. L'art. 96 comma 1 lo dice espressamente: l'obbligo vale «anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti».

Entro quando va consegnato?

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori. L'art. 101 comma 3 prevede che ogni impresa esecutrice trasmetta il proprio POS all'impresa affidataria, che ne verifica la congruenza rispetto al proprio e lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione; i lavori iniziano dopo l'esito positivo delle verifiche, effettuate «tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione».

La mera fornitura di materiali obbliga al POS?

No. L'art. 96 comma 1-bis esclude espressamente le mere forniture di materiali o attrezzature dall'obbligo di redigere il POS; in quei casi trovano comunque applicazione le disposizioni dell'art. 26. Attenzione però: se insieme alla fornitura si esegue anche la posa in opera, non è più una mera fornitura.

8. Da leggere anche

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Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del caso concreto. Il POS è adottato e firmato dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che ne resta responsabile.